La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23661 del 3 agosto 2023, si è nuovamente espressa in tema di IVA all’importazione ribadendo l’assenza di un obbligo solidale al riguardo anche in capo al rappresentante dichiarante indiretto anche alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 12/05/2022 (causa C-714/20 già oggetto di commento nella nostra circolare 1/22 presente sul nostro sito).
È stato una volta di più riaffermato che l’IVA all’importazione non è un diritto di confine e del suo mancato pagamento risponde perciò unicamente l’importatore, e non anche il suo rappresentante doganale indiretto.
Si segnala che sempre nella sentenza qui in commento, i giudici di legittimità hanno altresì ribadito come il principio di proporzionalità debba trovare applicazione nella quantificazione delle sanzioni doganali.
Nel caso di specie, a fronte a due rettifiche pari ad euro 19.292,70 la prima ed euro 13.060,52 la seconda, la Dogana aveva emesso due provvedimenti sanzionatori di euro 30.000 ciascuno, come previsto dall’art. 303 del TULD.
I giudici hanno tuttavia riscontrato la sproporzionalità di tali sanzioni, pari a quasi due volte il maggior dazio richiesto, e imposto in sede di rinvio alla Corte di Appello di ridurre del 50% le sanzioni.
Si fa però presente che è allo studio una riforma del vecchio TULD (DPR n. 43/1973) da parte del Legislatore. Tale intervento del governo potrebbe a breve ridurre notevolmente le sanzioni doganali, inserendo tuttavia l’IVA all’importazione tra i diritti di confine, il cui pagamento potrebbe essere richiesto anche allo spedizioniere doganale.
Aprile 2024