Caso interessante analizzato dalla Corte di Appello di Milano (sentenza del 3 febbraio 2024) in merito ai possibili profili di non operatività di una copertura assicurativa marittima c.d. “Corpi”.
La controversia ha tratto origine da un incendio scoppiato nella sala macchina di uno yacht durante la sua navigazione; le fiamme, nell’occasione, si erano poi propagate anche agli alloggi.
A seguito degli ingentissimi danni riscontrati, il proprietario/armatore dello yacht aveva richiesto alla propria assicurazione l’indennità da “perdita totale” notificando il relativo atto di abbandono del relitto. Tuttavia la richiesta era stata respinta dagli assicuratori “Corpi” in quanto era stato accertato che l’armatore aveva eseguito alcuni interventi straordinari sull’apparato motore (i.e. la sostituzione dei cilindri) senza però richiedere la necessaria successiva visita occasionale all’Ente tecnico preposto; come è noto, infatti, tale visita si rende necessaria nei casi di gravi avarie o a seguito di mutamenti dell’unità da diporto, ed è un elemento necessario per il rilascio o a conferma del certificato di sicurezza.
A fronte del rifiuto della compagnia di assicurazione a corrispondere l’indennizzo, l’armatore si era quindi rivolto ai giudici i quali, tuttavia, hanno respinto, sia in primo che secondo grado, la sua domanda. Secondo i giudici, infatti, la clausola in polizza che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla piena conformità dell’unità da diporto a “leggi, regolamenti e disposizioni in vigore” deve intendersi violata qualora l’armatore, come in questo caso, non richieda, pur essendovi tenuto ai fini della persistente validità del certificato di sicurezza rilasciato dall’Autorità marittima, una visita occasionale agli Enti tecnici preposti dopo avere eseguito importanti lavori sull’apparato motore.
In particolare, l’art. 65 del Decerto Ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146 (emesso in attuazione del “Codice del Diporto”, d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171) dispone, infatti, che il certificato di sicurezza di un’unità da diporto perde automaticamente validità ove la stessa subisca gravi avarie o venga sottoposta a notevoli lavori/mutamenti e perché possa essere ripristinato detto certificato occorre appunto far eseguire una visita occasionale. Non avendola richiesta il proprietario/armatore dello yacht si è visto quindi respingere in entrambi i gradi di giudizio la domanda d’indennizzo verso i suoi assicuratori e ha dovuto altresì rifondergli tutte le spese di causa.
Febbraio 2024